Statuto

 

STATUTO 2021- DLgs 03.07.2017 nr. 117

STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale
ARMONIE
Associazione di donne per le donne APS


Art. 1 Denominazione, sede e durata
E’ costituita in Bologna, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) una Associazione di Promozione sociale denominata “ARMONIE Associazione di donne per le donne APS” da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro e con durata illimitata ma vincolata al decadimento dei fini associativi.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
Art. 2 Scopo, finalità e attività
L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, si prefigge come scopo di favorire l’aggregazione e collaborazione tra generazione, la socializzazione di donne migranti e locali attivando reti di prossimità, la promozione di storia e cultura per l’autodeterminazione delle donne, promuovere azioni di contrasto alla violenza di genere, pratiche femminili e femministe, offrire ascolto e supporto psicologico e legale a donne in difficoltà, favorire il benessere e prevenzione alla salute, favorire la conoscenza della lingua italiana per donne migranti e collaborare con altri enti nell’ambito della cura di comunità con attenzione alle fragilità sociali in particolare di donne con figli minori.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
i) organizzazione e gestione di attività culturali ed educative di interesse sociale, artistiche, ricreative incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
u) sostegno a distanza, erogazione di beni a sostegno di persone svantaggiate
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza in particolare azioni di contrasto alla violenza contro le donne
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco in particolare delle donne, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale
z) riqualificazione di beni pubblici.
In particolare l’associazione, si propone di realizzare le seguenti attività:
promuovere e divulgare la cultura della non-violenza in ogni sua forma, in particolare attraverso laboratori di educazione al genere, prevenzione alla violenza maschile e riconoscimento e critica degli stereotipi, nel rispetto delle differenze
organizzare attività atte a favorire il miglioramento della salute e qualità della vita: pratiche di cure alternative e preventive, sensibilizzazione alle emergenze ambientali, pratiche di economia sostenibile e consumo critico, utilizzando gli spazi esterni e interni
valorizzare la storia e dei saperi delle donne attraverso l’organizzazione di eventi culturali, manifestazioni artistiche, presentazioni di libri, eventi teatrali, rassegne cinematografiche
organizzare e condurre laboratori e attività di formazione rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole di ogni ordine grado
promuovere gruppi e patti di lettura e accesso allo spazio biblioteca di genere
favorire l’aggregazione e promuovere azioni per il diritto alla sicurezza e alla mobilità, per l’autodeterminazione delle donne secondo le norme emanate in oggetto dal Parlamento e dalla Comunità Europea
favorire opportunità lavorative e relazioni solidali tra donne
offrire uno spazio di incontro, ascolto e consulenza psicologica, supporto legale in tema di diritti per le donne a rischio di esclusione, isolamento sociale e in condizioni di precarietà economica e di salute
attuare laboratori, attività culturali, sociali e ricreative rivolte alle donne, che favoriscano lo scambio con realtà e culture diverse e l’apprendimento della lingua italiana
costruire rapporti di vicinato e pratiche sostenibili nella quotidianità, nei rapporti interpersonali, in campo politico, sociale ed ecologico
aderire a percorsi con altre associazioni che perseguano i medesimi scopi e le stesse finalità, pur mantenendo la propria identità e autonomia
sostenere la creazione di reti con altre realtà locali, associazioni di donne, centri antiviolenza e servizi socio-sanitari
realizzare campagne di comunicazione, mostre, produzioni audiovisive e multimediali di sensibilizzazione su valori e principi elencati nel presente statuto
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte alle associate ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal DL 3 luglio 2017, n. 117 art. 6 e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Art. 3 Risorse economiche
L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:
1. quote e contributi delle associate
2. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
3. donazioni e lasciti testamentari
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
6. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
7. proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alle associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed alle altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea delle socie entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 4 Componenti dell’associazione
Possono essere socie dell’Associazione solo donne senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nel rispetto delle finalità dell’associazione.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero delle aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Art. 5 Modalità di ammissione delle socie
Chi intende essere ammessa come associata dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associate.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.
In caso di domanda di ammissione quale associata presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dalla legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Art.6 Diritti e doveri delle associate
Le socie hanno diritto a:
partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
eleggere le componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo alle loro legali rappresentanti o mandatari;
chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
essere informate sull’attività associativa;
esaminare i libri sociali
Le socie sono tenute a:
rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
essere in regola con il versamento della quota associativa;
non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art.7 Perdita della qualità di socia
La qualità di socia si perde:
per decesso;
per recesso;
per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
per esclusione:
   – in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
   – in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e         deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso della socia viene annotato sul libro delle associate da parte del Consiglio Direttivo.
L’esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti della socia devono essere contestati per iscritto, consentendo alla stessa facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associata ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea delle socie che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro socie conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 8 Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea delle socie
– Il Consiglio Direttivo
– La Presidente;
– l’Organo di controllo (organo facoltativo)
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 Assemblea delle socie
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l’identità delle associate che interviene e vota.
Essa è costituita dalle socie dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutte le socie, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutte le associate maggiorenni ed iscritte nel libro socie.
Art. 10 Convocazione dell’assemblea delle socie
L’assemblea delle socie è convocata dalla presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 8 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e da pubblicare sulle pagine social dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea viene convocata dalla Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi delle componenti del Consiglio Direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vicepresidente e, in assenza di entrambe, da altra componente del Consiglio Direttivo eletta dalle presenti.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione delle associate, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto delle associate ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo delle associate, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall’organo direttivo.
Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione delle associate intervenute, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento delle stesse alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese note a tutte le associate, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.
Art. 11 Quorum costitutivi
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti delle associate; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate.
Art. 12 Quorum deliberativi dell’assemblea
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle socie intervenute con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno delle associate presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.
Ciascuna associata ha un voto.
Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un’altra associata mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associata non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 13 Competenze dell’assemblea
L’Assemblea ordinaria:
• nomina e revoca le componenti del Consiglio Direttivo;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
• approva il bilancio;
• delibera sulla responsabilità delle componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle socie escluse;
• delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle aspiranti socie avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera:
• sulle modifiche dello statuto sociale;
• sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 23.
Art. 14 Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall’Assemblea delle socie. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 1 anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vicepresidente ed in assenza di entrambe della socia più anziana di età.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente le associate.
Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra le sue componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretaria, tesoriera e da uno o più altre consigliere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima tra le non elette, salvo ratifica da parte dell’Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 15 Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
• nomina al suo interno una Presidente, una Vicepresidente ed una Segretaria;
• cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone bilancio o rendiconto;
• stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
• delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea delle socie.
Art. 16 Convocazione, quorum costitutivi e voto del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima
della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.
Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.
Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutte le componenti dell’Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliera.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni mese e/o ogni qualvolta la Presidente o, in sua vece, la Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 17 La Presidente
La Presidente, nominata dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea delle socie, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vicepresidente, anch’essa nominata dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione della nuova Presidente.
La Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 18 Organo di Controllo (facoltativo)
L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed le sue componenti, che possono essere elette anche fra non socie, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritte nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge la presidente tra le proprie componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
Le componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori e alle amministratrici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19 Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
• il libro delle associate;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
• Libro delle volontarie.
Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Art. 20 Bilancio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Art. 21 Volontarie
Le volontarie sono donne che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Alle volontarie possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 22 Lavoratrici
L’associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 5% del numero delle associate.
Art. 23 Scioglimento
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria delle socie.
Art. 24 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


Bologna, 23 marzo 2021

RIFORMA DEL TERZO SETTORE  Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117                 APS cosa cambia con la riforma del TerzoSettore